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QUALCHE RIFLESSIONE PER UNA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ CONFORME AGLI INTERESSI DEI CITTADINI

 

Gli operatori del settore hanno sperato che il DPR 551/99 facesse chiarezza su questo

importante argomento. Purtroppo sono stati delusi: occorre pertanto parlarne.

 

PREMESSA

Tutti gli operatori del settore conoscono le Leggi 46/90 - “Norme per la sicurezza degli impianti” e 10/91 - Titolo I - “Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico, ecc.” e ne condividono senza riserve le finalità (anche se, a giudicare da quello che si vede in giro,molti le ignorano completamente)

Pochi sono invece d’accordo sui contenuti, sulla loro chiarezza e sulla loro efficacia.

La Legge 46/90, il suo regolamento di applicazione, il DPR 447/91, le modifiche alla legge ed al regolamento disposte dal DPR 393/94 e le disposizioni integrative del DPR 218/98, le norme UNI ed UNI-CIG, oltre ad una serie infinita di leggi e decreti legge di proroga, costituiscono un impianto eccessivamente complesso per essere compreso da chi deve dedicare qualche tempo anche al proprio lavoro.

Del pari, la Legge 10/91, regolamentata solo parzialmente, a distanza di dieci anni, dal pessimo DPR 412/93, modificato dall’ancor peggiore DPR 551/99, a loro volta supportati da una serie di norme UNI completamente slegate dal mondo del lavoro degli operatori del settore, risulta praticamente inapplicabile e di fatto quasi totalmente inapplicata.

Questi provvedimenti (i due DPR) dimenticano fra l’altro di regolamentare il risparmio energetico; si mettono invece in concorrenza con la Legge 46/90 e con le norme UNI-CIG prescrivendo una serie di regole di sicurezza tali da creare il massimo della confusione.

Molti sono quindi gli aspetti che meriterebbero approfondimenti e riflessioni. In questa sede vorremmo però limitarci, per concretezza, ad una questione solo apparentemente marginale, per il suo notevole impatto sugli interessi degli utenti e degli operatori del settore: il “terzo responsabile”.

 

LA LEGGE

Vale la pena di ricordare che il termine trae origine dall’art. 31 della Legge 10/91, che recita:

" " "

1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo che se ne assuma la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. ... omissis …

" " "

 

I REGOLAMENTI

Di fronte a tanta chiarezza, il lettore si aspetterebbe, se mai, che da un regolamento venissero indicate con maggior precisione le vigenti leggi in materia contenenti limiti ai rendimenti ed ai consumi tali da produrre un miglioramento degli impianti ed una riduzione dei consumi.

Si aspetterebbe ancora che venissero chiariti con precisione gli strumenti e le competenze professionali necessarie per raggiungere gli obiettivi che la legge con grande chiarezza si propone.

Niente di tutto questo invece! I regolamenti hanno indicato limiti ai soli rendimenti di combustione e tanto bassi anche questi, da non incidere minimamente sulla situazione esistente.

L’esercizio e la manutenzione sono stati invece regolamentati in un modo meticoloso e difficile da comprendere, soprattutto nelle finalità, data la miriade di banali regole e regolette: come se la formazione tecnica in materia dipendesse solo da queste e non da anni di studio e dall’esperienza sul campo.

Le competenze necessarie sono state invece espresse nel modo più vago, tale da non costituire, in pratica, una prescrizione: “In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto o degli impianti a luiaffidati.”

 

I RISULTATI

Si potrebbe pensare che i nostri giudizi siano troppo severi, o che, forse, esistano delle ragioni che giustificano una regolamentazione del genere.

Verifichiamo allora gli effetti prodotti da queste norme, rilevati su un notevole numero di impianti privati che il nostro lavoro ci porta a visitare.

Gli operatori che con maggiore frequenza hanno assunto l’incarico di terzo responsabile, nella presunzione del rispetto della vigente regolamentazione, l'hanno spesso assunto a voce, senza alcun documento scritto. In armonia con questa irregolarità, si vedono spesso libretti di centrale in bianco o con qualche annotazione marginale.

Qualche sostituzione di componenti (generatori, pompe, centraline climatiche, ecc.) effettuate di solito senza l’osservanza delle prescrizioni di legge (denuncia all’ISPESL, allegato C, ecc.).

Frequentissime le situazioni di irregolarità nei confronti della normativa vigente, spesso aggravate o provocate proprio dal “terzo responsabile”.

Praticamente inesistenti gli interventi organici capaci di ridurre drasticamente i consumi.

Generatori di potenza quadrupla rispetto al fabbisogno vengono sostituiti con generatori di pari potenza. Pompe di potenza già esagerata vengono sostituite con altre di potenza anche superiore, nella speranza di correggere qualche sbilanciamento; e così via.

Aumentano i costi, ma il consumo energetico rimane pressoché invariato. Viene da pensare che lo scopo dei regolamenti sia proprio questo.

Ed allora i conti non tornano: troppi impianti sono tuttora insicuri ed i consumi sono ancora troppo elevati.

Basti considerare che i consumi per riscaldamento sono più che raddoppiati dal ’70 ad oggi per dimostrare l’inefficacia dei provvedimenti legislativi da allora vigenti.

 

GLI AUSPICI

D’altra parte gli obiettivi che la suddetta normativa regolamentare si propone di raggiungere:

sicurezza, riduzione dei consumi e tutela dell’ambiente, sono troppo importanti e condivisi per

essere messi in forse o addirittura vanificati dal disordine normativo.

Come può allora un proprietario (o amministratore), che è il destinatario di una miriade di norme, fra cui la Legge 46/90, la Legge 10/91, e relativi regolamenti, le norme UNI, UNI-CIG e CEI, ed altre ancora, osservarle, non solo formalmente, delegando la responsabilità ad un qualsiasi personaggio, ma nella sostanza, in modo da conferire all’edificio di proprietà o amministrato quelle caratteristiche doverose di sicurezza, autonomia, risparmio energetico ed igiene ambientale di cui ogni utente ha diritto?

 

LE COMPETENZE

 

Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto individuare le competenze necessarie, che sono particolarmente ampie ed articolate, ed i requisiti richiesti dalla legge.

A titolo esemplificativo, occorrono buone conoscenze degli argomenti di seguito elencati.

 

Normativa

Occorre innanzitutto una buona conoscenza della normativa vigente: leggi, decreti, norme UNI e UNI-CEN, CEI. I ”data base” e gli scaffali di un ufficio sufficientemente informato, contengono diverse migliaia di pagine di normativa regolamentare e tecnica.

 

Misure

L’effettuazione di misure affidabili (di temperatura, di composizione dei gas combusti, di umidità, di presenza di inquinanti, misure elettriche, ecc.) richiedono conoscenze di laboratorio e richiedono la disponibilità e l’uso di strumenti affidabili e tarati. I risultati devono essere espressi come richiesto dalla relativa normativa.

Le “misure” effettuate da tecnici incompetenti, con strumenti non tarati e di cui non si conoscono le caratteristiche di incertezza, anche se stampate sulle strisce di carta dello strumento, sono solo “numeri” che possono indurre a comportamenti errati.

 

Combustione, apparecchi e camini

Per ottenere un buon rendimento di combustione, occorre una buona conoscenza degli apparecchi (bruciatori e caldaie), del processo chimico di combustione e dei camini.

Solo di recente “ci si è accorti” che i camini sono macchine termiche che richiedono determinate temperature dei fumi per garantire un tiraggio sufficiente.

Sull’onda dell’entusiasmo per il risparmio energetico sono stati spesso costruiti generatori per impianti autonomi non più compatibili, per la bassa temperatura dei fumi, con i camini esistenti, creando situazioni di pericolo per le persone, per gli apparecchi e per gli edifici.

 

Diagnosi energetica

La manutenzione straordinaria finalizzata alla riduzione del consumo energetico risulta impossibile senza una buona capacità diagnostica, che a sua volta richiede di sapersi orientare in quella selva di norme applicative della Legge 10/91 (la serie UNI 10344 e seguenti) distinguendo le parti sane dagli errori. La quale cosa è possibile solo con una approfondita esperienza applicativa.

Va poi ricordato che le esigenze di manutenzione non si limitano al solo rendimento di combustione, ma che occorre salvaguardare i quattro rendimenti medi stagionali di emissione, regolazione, distribuzione e produzione definiti dalla norma UNI 10348: le norme UNI 9317 - Conduzione e controllo e UNI 8364 - Controllo e manutenzione, si riferiscono infatti a tutto l’impianto di riscaldamento e prevedono la manutenzione di tutte le sue parti componenti (corpi scaldanti, regolazioni, valvole, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza, ecc.).

 

Capacità progettuali e conoscenze impiantistiche

Per la simulazione ed il confronto economico dei possibili investimenti per interventi di risparmio energetico occorrono solide capacità progettuali. Occorre infatti individuare le opere necessarie attraverso veloci progetti di massima, corredati dei relativi costi di preventivo.

 

Sicurezza

L’adeguamento dell’impianto alle vigenti norme di sicurezza richiede una particolare esperienza.

L’interpretazione delle norme non può essere solo formale: occorre garantire una sicurezza totale e positiva tenendo in debita considerazione il costo dell’adeguamento.

 

Benessere ed igiene ambientale

Le modalità di regolazione e di conduzione dell’impianto, oltre alle sue caratteristiche intrinseche, influenzano in modo determinante il benessere e l’igiene ambientale degli spazi abitati.

L’esigenza di conoscere a fondo questi problemi è strettamente connessa con il crescente inquinamento dell’aria, per cui la polvere domestica contiene oggi una quantità preoccupante di allergeni ed altre sostanze pericolose.

 

Competenze professionali

Fra i compiti propri dell’Amministratore, la norma UNI 10801 - Amministrazione condominiale e immobiliare - Funzioni e requisiti dell’amministratore - prevede la tenuta di un fascicolo immobiliare, d’altra parte prescritto anche dal comma 3 dell’art. 9 del DPR n. 447/91.

Tale fascicolo, ai punti 16 e da 5 a 14, prevede una serie di certificazioni ed attestati di conformità integrale degli impianti (veri e propri certificati di collaudo) (*), che sono di competenza dei professionisti termotecnici ed elettrotecnici.

 

NOTA (*): Questo punto si presta per chiarire un grosso equivoco che si va diffondendo ed aggravando.

Troppo spesso, la “dichiarazione di conformità” dell’installatore, istituita dalla Legge 46/90, viene confusa con il certificato di collaudo.

Va chiarito che la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 viene rilasciata dall’installatore per attestare che il lavoro da lui eseguito è conforme al progetto (ove previsto) ed alle norme (in ogni caso). Tale dichiarazione si può riferire, per impianti esistenti, solo ad una riparazione o sostituzione di un componente o comunque ad una parte limitata dell’impianto e non va pertanto confusa con un certificato di collaudo che garantisca la conformità alle norme dell’impianto nel suo complesso.

Molto spesso, le aziende distributrici del gas e perfino i Vigili del Fuoco, subordinano l’allacciamento od il rilascio di certificati, alla consegna di “un certificato di conformità” redatto da un installatore, che certifichi la rispondenza dell’impianto esistente (non eseguito dallo stesso installatore) alla vigente normativa di sicurezza.

Riteniamo si tratti di un grave illecito in quanto tale documento si configura senza alcun dubbio come un certificato di collaudo dell’opera, competenza questa che la legislazione vigente riserva ai professionisti iscritti nel relativo albo professionale.

Risulta che gli installatori, di fronte a richieste perentorie di tali enti, si prestino a tale compito, compiendo un illecito professionale ed assumendosi inoltre responsabilità che a loro non competono.

 

I REQUISITI

 

Requisiti di legge

La persona fisica o giuridica che intende assumere l’incarico di “terzo responsabile” deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge 46/90 e relativi regolamenti) e possedere comunque “idonea” capacità tecnica, economica e organizzativa per assumere, su delega del proprietario, la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW è inoltre richiesta la certificazione del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000.

Dopo aver visto le competenze ed i requisiti necessari al “terzo responsabile” occorre ancora

individuare cosa non deve essere per arrivare finalmente a definirne una figura credibile.

Il “terzo responsabile” non deve essere un fornitore di energia (perché lo prescrive il DPR 551/99), né un venditore di materiali per riscaldamento (perché lo sconsigliano ovvie ragioni di etica professionale).

 

 

L’ORGANISMO ADATTO

Alla luce di quanto sopra sembra lecito presumere che molti degli operatori che oggi assumono il ruolo di “terzo responsabile”, non posseggano le competenze necessarie (l’idonea capacità tecnica richiesta in modo troppo vago dalla legge).

Le competenze multi-disciplinari richieste da un ruolo così complesso, si presume possano essere possedute solo da organismi che abbiano al proprio interno le diverse specializzazioni richieste.

Tali organismi possono essere aziende specializzate nella conduzione e manutenzione di impianti provviste di uno studio tecnico comprendente tutte le competenze sopra elencate.

Si ritiene più importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi, la presenza delle competenze tecniche, rispetto a massicce capacità operative.

Individuati i problemi, risulta infatti più produttivo far intervenire i servizi assistenza delle varie aziende produttrici delle apparecchiature, piuttosto che intervenire con un proprio servizio assistenza che metta le mani su tutto.

Anche eventuali ristrutturazioni di una certa entità potrebbero richiedere l’intervento di un installatore indipendente, avente competenza specialistica su di un determinato tipo di impianto.

 

 

 

LE CONCLUSIONI

Il modo di operare sopra descritto è senza dubbio in grado di raggiungere gli obiettivi che le leggi citate si prefiggono.

L’esperienza ha poi dimostrato che in moltissimi casi questi obiettivi sono raggiungibili a costi nulli in quanto, grazie alla attuale favorevole congiuntura caratterizzata da un basso costo del denaro, è possibile finanziare le opere con un prestito il cui costo annuo di estinzione è minore del corrispettivo del risparmio conseguibile.

Il principale problema di applicabilità delle interpretazioni proposte è però costituito dalla carenza di organismi in possesso di tutte le competenze elencate, assolutamente necessarie però per ottenere i vantaggi sopra descritti.

Le riflessioni di cui sopra evidenziano la necessità di rivedere tutta la normativa sulla sicurezza e sul risparmio energetico da integrare possibilmente in un testo unico più comprensibile e più efficace, che favorisca la proliferazione degli organismi aventi le competenze necessarie per la sua corretta applicazione.