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LEGGE 46/90

 

QUESTA LEGGE E' STATA RECENTEMENTE SOSTITUITA DAL D.M 37/08 CON IL QUALE SI MODIFICANO ALCUNE PROCEDURE PER GLI ADDETTI AI LAVORI MA NEL FRATTEMPO RIBADISCE TUTTI I CONCETTI DELLA LEGGE DEL 1990

 

NULLA CAMBIA PER L'UTENTE FINALE CHE DEVE COMUNQUE ESSERE GARANTITO CON LA 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COMPLETA

 

legge 5 marzo 1990, n. 46 (in Gazz. Uff., 12 marzo 1990, n. 59).

Norme per la sicurezza degli impianti.

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Sono soggetti allíapplicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dellíenergia elettrica allíinterno degli edifici a partire dal punto di consegna dellíenergia fornita dallíente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua allíinterno degli edifici a partire dal punto di consegna dellíacqua fornita dallíente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e líutilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme allíinterno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dallíente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti allíapplicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

 

Art. 2

Soggetti abilitati.

1. Sono abilitate allíinstallazione, alla trasformazione, allíampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui allíarticolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nellíalbo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Líesercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui allíarticolo 3, da parte dellíimprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone allíesercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

 

Art. 3

Requisiti tecnico-professionali.

1. I requisiti tecnico-professionali di cui allíarticolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui allíarticolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dellíimpresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dellíapprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allíarticolo 1.

 

Art. 4

(Omissis) (1).

 

Art. 5

(Omissis) (1).

 

(1) Articoli abrogati dallíart. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.

 

Art. 6

Progettazione degli impianti.

1. Per líinstallazione, la trasformazione e líampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dellíarticolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nellíambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per líinstallazione, la trasformazione e líampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

 

Art. 7

Installazione degli impianti.

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola díarte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola díarte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellíEnte italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola díarte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.

 

Art. 8

Finanziamento dellíattività di normazione tecnica.

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dallíIstituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per líattività di ricerca di cui allíarticolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato allíattività di normazione tecnica, di cui allíarticolo 7 della presente legge, svolta dallíUNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sullíammontare del contributo versato dallíINAIL nel corso dellíanno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dellíindustria, del commercio e dellíartigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

 

Art. 9

Dichiarazione di conformità.

1. Al termine dei lavori líimpresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui allíarticolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dellíimpresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui allíarticolo 6.

 

Art. 10

Responsabilità del committente o del proprietario.

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allíarticolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dellíarticolo 2.

 

Art. 11

Certificato di abitabilità e di agibilità.

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

 

Art. 12

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dallíobbligo di cui allíarticolo 10, i lavori concernenti líordinaria manutenzione degli impianti di cui allíarticolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando líobbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui allíarticolo 9.

 

Art. 13

Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dellíarticolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, líimpresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dellíimpianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dellíopera di rifacimento. Nella relazione di cui allíarticolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

 

Art. 14

Verifiche.

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e líIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nellíambito delle rispettive competenze, di cui allíarticolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

 

Art. 15

Regolamento di attuazione.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui allíarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui allíarticolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dellíinstallazione degli impianti, tenuto conto dellíevoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. (Omissis). (1)

3. (Omissis). (1)

 

(1) Commi abrogati dallíart. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.

 

Art. 16

Sanzioni.

1. Alla violazione di quanto previsto dallíarticolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui allíart. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dallíalbo di cui allíarticolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dellíentità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

 

Art. 17

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

 

Art. 18

Disposizioni transitorie.

1. Fino allíemanazione del regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allíarticolo 1 le imprese di cui allíarticolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dallíarticolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita I.V.A. e gli estremi dellíiscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui allíarticolo 9.

 

Art. 19

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.