legge
5 marzo 1990, n. 46 (in
Gazz. Uff., 12 marzo 1990, n. 59).
Norme per la
sicurezza degli impianti.
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti
allíapplicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di
produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dellíenergia
elettrica allíinterno degli edifici a partire dal punto di
consegna dellíenergia fornita dallíente distributore;
b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari
nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua allíinterno degli edifici a partire dal punto
di consegna dellíacqua fornita dallíente distributore;
e) gli impianti per il
trasporto e líutilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
allíinterno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dallíente distributore;
f) gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di
protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti
allíapplicazione della presente legge gli impianti di cui al
comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2
Soggetti abilitati.
1. Sono abilitate allíinstallazione,
alla trasformazione, allíampliamento e alla manutenzione degli
impianti di cui allíarticolo 1 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, o nellíalbo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Líesercizio delle
attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui allíarticolo 3, da parte
dellíimprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone allíesercizio delle attività di cui al medesimo comma 1
un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art. 3
Requisiti
tecnico-professionali.
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui allíarticolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica
specifica conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola
secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui allíarticolo 2, comma 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di
inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
d) oppure prestazione
lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività dellíimpresa stessa, per
un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dellíapprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui allíarticolo 1.
Art. 4
(Omissis) (1).
Art. 5
(Omissis) (1).
(1) Articoli
abrogati dallíart. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 6
Progettazione degli
impianti.
1. Per líinstallazione, la
trasformazione e líampliamento degli impianti di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 dellíarticolo 1 è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi professionali, nellíambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto
per líinstallazione, la trasformazione e líampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui allíarticolo
15.
3. Il progetto di cui al
comma 1 è depositato:
a) presso gli organi
competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni
alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici
comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti
il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art. 7
Installazione degli
impianti.
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola díarte utilizzando
allo scopo materiali parimenti costruiti a regola díarte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dellíEnte italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si
considerano costruiti a regola díarte.
2. In particolare gli
impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti
realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 8
Finanziamento dellíattività
di normazione tecnica.
1. Il 3 per cento del
contributo dovuto annualmente dallíIstituto nazionale per la
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per líattività
di ricerca di cui allíarticolo 3, terzo comma, del decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 1982, n. 597, è destinato allíattività di normazione
tecnica, di cui allíarticolo 7 della presente legge, svolta dallíUNI
e dal CEI.
2. La somma di cui al comma
1, calcolata sullíammontare del contributo versato dallíINAIL
nel corso dellíanno precedente, è iscritta a carico del capitolo
3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dellíindustria,
del commercio e dellíartigianato per il 1990 e a carico delle
proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9
Dichiarazione di conformità.
1. Al termine dei lavori líimpresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui allíarticolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dellíimpresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui allíarticolo
6.
Art. 10
Responsabilità del
committente o del proprietario.
1. Il committente o il
proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui allíarticolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dellíarticolo
2.
Art. 11
Certificato di abitabilità
e di agibilità.
1. Il sindaco rilascia il
certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito
anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
Art. 12
Ordinaria manutenzione degli
impianti e cantieri.
1. Sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dallíobbligo di cui allíarticolo
10, i lavori concernenti líordinaria manutenzione degli impianti
di cui allíarticolo 1.
2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
impianti di cantiere e similari, fermo restando líobbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità di cui allíarticolo
9.
Art. 13
Deposito presso il comune
del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo.
1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dellíarticolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di abitabilità, líimpresa
installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dellíimpianto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dellíopera di rifacimento.
Nella relazione di cui allíarticolo 9 dovrà essere espressamente
indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14
Verifiche.
1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco e líIstituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nellíambito delle
rispettive competenze, di cui allíarticolo 6, comma 1, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui allíarticolo
15.
2. Il certificato di
collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione
della relativa richiesta.
Art. 15
Regolamento di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le
procedure di cui allíarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui allíarticolo 6 e sono definiti i
criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dellíinstallazione
degli impianti, tenuto conto dellíevoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
2. (Omissis). (1)
3. (Omissis). (1)
(1) Commi abrogati
dallíart. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 16
Sanzioni.
1. Alla violazione di quanto
previsto dallíarticolo 10 consegue, a carico del committente o
del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui allíart. 15, una sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di
attuazione di cui allíarticolo 15 determina le modalità della
sospensione delle imprese dal registro o dallíalbo di cui allíarticolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dellíentità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Art. 17
Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali.
1. I comuni e le regioni
sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in
contrasto con la presente legge.
Art. 18
Disposizioni transitorie.
1. Fino allíemanazione del
regolamento di attuazione di cui allíarticolo 15 sono autorizzate
ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allíarticolo
1 le imprese di cui allíarticolo 2, comma 1, le quali sono tenute
ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dallíarticolo
7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la
dichiarazione di conformità recante i numeri di partita I.V.A. e
gli estremi dellíiscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui
al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
conformità di cui allíarticolo 9.
Art. 19
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.