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GARANZIA
2 ANNI A SPESE ZERO PER TUTTI
NUOVA LEGGE SULLE
GARANZIE
Decreto
Legislativo 2 Febbraio 2002 n. 24
che
recepisce in Italia la Direttiva Europea 99144/CE.
Introduce
una nuova disciplina
per
la vendita e la garanzia dei beni di consumo.
Vediamo
quali sono le principali novità.
-
LE
DEFINIZIONI
-
 | Il nuovo
Decreto si applica ai "beni di consumo", definiti in
maniera del tutto generale. Sono esclusi, infatti, solo i beni immobili
(ad esempio, le case), i beni che vengono venduti dalle autorità
giudiziarie, l'acqua e il gas (quando non sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantità determinata), l'energia
elettrica.
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 | Pertanto, fra i beni di consumo rientrano
anche gli apparecchi domestici come le caldaie e gli scaldabagni, nonché
i vari prodotti che vengono solitamente venduti nel settore
termoldraulico.
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 | Secondo il
provvedimento, le parti fra le quali si effettua il contratto di vendita
sono il "venditore" e il "consumatore".
Leggiamo, innanzitutto, le definizioni di tali soggetti:
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 | Venditore:
qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privato) che,
nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di vendita dei beni di consumo.
|
 | Consumatore:
qualsiasi persona fisica che, nei contratti di vendita dei beni di
consumo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta
|
 | In
pratica, il Decreto disciplina la vendita di un bene di consumo fra un
"operatore imprenditoriale o professionale" (il
"venditore") ed un "operatore non imprenditoriale e non
professionale" (il "consumatore").
|
 | E'
evidente, pertanto, che l'installatore è considerato un
"venditore" tutte le volte che vende un bene di consumo ad
un consumatore, come avviene abitualmente.
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-
VENDITORE
-
ê
- BENE
DI CONSUMO -
ê
- CONSUMATORE
-
 | Le
definizioni precedenti inquadrano solo le caratteristiche di ogni
soggetto in riferimento agli scopi della vendita specifica. Ad esempio,
quando una persona (ancorché svolga un'attività professionale)
acquista una caldaia per il proprio appartamento da un installatore, ai
fini dei Decreto questa persona è un 'consumatore' e l'installatore un
'venditore'.
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 | Allo stesso modo, quando un installatore compra
un televisore in un negozio di elettrodomestici, ai fini dei Decreto
egli è un 'consumatore' e il negoziante in quel momento. è un 'venditore'.
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- LA CONFORMITA' AL
CONTRATTO -
 | Il Decreto
introduce l'importante concetto di "conformità al
contratto" e così stabilisce: "il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita " e precisamente:
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 | beni idonei
all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
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 | beni
conformi alla descrizione fatta dal venditore;
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 | beni aventi le qualità che il venditore ha
presentato al consumatore come campione o modello;
|
 | beni in grado di erogare le prestazioni abituali
di un bene dello stesso tipo.
|
 | Nel
Decreto, inoltre, viene data una precisazione particolarmente
interessante: "Il difetto di conformità che deriva dall
imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di
conformità del bene, quando l'installazione fa parte del contratto di
vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilità".
|
 | Tale precisazione è altamente significativa nel
settore dell'impiantistica termoidraulica in quanto la maggior parte
degli apparecchi e dei componenti abbisognano di un'installazione da
parte di un tecnico abilitato.
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-
I DIRITTI DEL CONSUMATORE -
 | In caso di
difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza
spese, della conformità dei bene mediante uno dei seguenti rimedi:
|
 | riparazione;
|
 | sostituzione;
|
 | riduzione
adeguata dei prezzo;
|
 | risoluzione
dei contratto. |
 | I rimedi
sopra elencati, naturalmente, non sono trattati nello stesso modo dal
Decreto (è presente una disciplina della scala gerarchica degli
interventi). In ogni caso, però, è da rimarcare il fatto che,
nell'ipotesi di "difetto di conformità", il consumatore ha
diritto al ripristino della stessa da parte del venditore senza che
gli venga addebitata alcuna spesa come manodopera, ricambi,
spedizione, diritto di chiamata, ecc.
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-
2 ANNI DI "GARANZIA
LEGALE" -
 | Un aspetto
saliente dei nuovo Decreto risiede sia nei termini temporali entro i
quali la "Garanzia legale" deve essere valida, che nei
soggetti che ne rispondono. Finora i beni di consumo dovevano essere
garantiti per un periodo pari ad un anno (Codice Civile).
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 | Dal 23 Marzo 2002, i termini cambiano; il nuovo
Decreto, infatti, costa recita: "il venditore è
responsabile,…. lomissis] .. .., quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni, dalla consegna
del bene".
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-
VALIDITA'
-
 | Il decreto non e' retroattivo e prescrive: "
la presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai
contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
|
 | Questo significa che la nuova disciplina si applica
solamente ai contratti stipulati ed ai beni di consumo che vengono
consegnati al consumatore a partire dal 23 Marzo 2002
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