www.iltubo.it

 

HOME PAGE

PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

DEUMIDIFICAZIONE

bulletSERVIZI
bulletIL SISTEMA
bulletL'APPARECCHIATURA
bulletL'OFFERTA

IMPIANTI

bulletENERGIE ALTERNATIVE E RISPARMIO ENERGETICO
bulletRISCALDAMENTO
bullet CLIMATIZZAZIONE
bulletANTINCENDIO
bulletGAS E GASOLIO
bulletIDROSANITARI
bulletIRRIGAZIONE
bulletTRATTAMENTO ACQUA
bulletVENTILAZIONE
bulletASPIRAZIONE
bulletCANNE FUMARIE

NON TUTTI SANNO CHE..

bulletCONFORMITA'
bulletOBBLIGHI E RESPONSABILITA'
bulletMANUTENZIONE CALDAIA
bulletTRATTAMENTO ACQUA
bulletQUANTO INVESTIRE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
bulletOSSIDO DI CARBONIO E FUGHE DI GAS
bulletUMIDITA' AMBIENTE E MUFFE
bulletCANNE FUMARIE FLESSIBILI
bulletPANNELLI SOLARI
bulletPOMPA DI CALORE
bulletCONDENSAZIONE

PREVENTIVO

LINK

INFO E COMMENTI

OFFERTE

bulletCALDAIE ECOLOGICHE A GAS
bulletCLIMATIZZATORI DOMESTICI
bulletMANUTENZIONE IMPIANTO
bulletIMPIANTO OSMOSI PER ACQUA POTABILE
bulletADDOLCITORE ANTICALCARE

 

realizzazione sito: Francesco Faverio

 

  GARANZIA 2 ANNI A SPESE ZERO PER TUTTI

 

NUOVA LEGGE SULLE GARANZIE

 

Decreto Legislativo 2 Febbraio 2002 n. 24

che recepisce in Italia la Direttiva Europea 99144/CE.

Introduce una nuova disciplina

per la vendita e la garanzia dei beni di consumo.

Vediamo quali sono le principali novità.

 

-                      LE DEFINIZIONI                      -

bulletIl nuovo Decreto si applica ai "beni di consumo", definiti in maniera del tutto generale. Sono esclusi, infatti, solo i beni immobili (ad esempio, le case), i beni che vengono venduti dalle autorità giudiziarie, l'acqua e il gas (quando non sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata), l'energia elettrica.
bulletPertanto, fra i beni di consumo rientrano anche gli apparecchi domestici come le caldaie e gli scaldabagni, nonché i vari prodotti che vengono solitamente venduti nel settore termoldraulico.
bulletSecondo il provvedimento, le parti fra le quali si effettua il contratto di vendita sono il "venditore" e il "consumatore". Leggiamo, innanzitutto, le definizioni di tali soggetti:

bullet Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica (pubblica o privato) che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita dei beni di consumo.
bullet Consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di vendita dei beni di consumo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

 

bulletIn pratica, il Decreto disciplina la vendita di un bene di consumo fra un "operatore imprenditoriale o professionale" (il "venditore") ed un "operatore non imprenditoriale e non professionale" (il "consumatore").
bulletE' evidente, pertanto, che l'installatore è considerato un "venditore" tutte le volte che vende un bene di consumo ad un consumatore, come avviene abitualmente.

 

-       VENDITORE       -

ê

-     BENE DI CONSUMO     -

ê

-    CONSUMATORE    -

 

bulletLe definizioni precedenti inquadrano solo le caratteristiche di ogni soggetto in riferimento agli scopi della vendita specifica. Ad esempio, quando una persona (ancorché svolga un'attività professionale) acquista una caldaia per il proprio appartamento da un installatore, ai fini dei Decreto questa persona è un 'consumatore' e l'installatore un 'venditore'.
bulletAllo stesso modo, quando un installatore compra un televisore in un negozio di elettrodomestici, ai fini dei Decreto egli è un 'consumatore' e il negoziante in quel momento. è un 'venditore'.

 

-        LA CONFORMITA' AL CONTRATTO      -

bulletIl Decreto introduce l'importante concetto di "conformità al contratto" e così stabilisce: "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita " e precisamente:

 

bulletbeni idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
bulletbeni conformi alla descrizione fatta dal venditore;
bulletbeni aventi le qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
bulletbeni in grado di erogare le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo.

 

bulletNel Decreto, inoltre, viene data una precisazione particolarmente interessante: "Il difetto di conformità che deriva dall imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l'installazione fa parte del contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità".
bulletTale precisazione è altamente significativa nel settore dell'impiantistica termoidraulica in quanto la maggior parte degli apparecchi e dei componenti abbisognano di un'installazione da parte di un tecnico abilitato.

 

-           I DIRITTI DEL CONSUMATORE         -

bulletIn caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità dei bene mediante uno dei seguenti rimedi:

bulletriparazione;
bulletsostituzione;
bulletriduzione adeguata dei prezzo;
bulletrisoluzione dei contratto.

bulletI rimedi sopra elencati, naturalmente, non sono trattati nello stesso modo dal Decreto (è presente una disciplina della scala gerarchica degli interventi). In ogni caso, però, è da rimarcare il fatto che, nell'ipotesi di "difetto di conformità", il consumatore ha diritto al ripristino della stessa da parte del venditore senza che gli venga addebitata alcuna spesa come manodopera, ricambi, spedizione, diritto di chiamata, ecc.

 

-         2 ANNI DI "GARANZIA LEGALE"         -

bulletUn aspetto saliente dei nuovo Decreto risiede sia nei termini temporali entro i quali la "Garanzia legale" deve essere valida, che nei soggetti che ne rispondono. Finora i beni di consumo dovevano essere garantiti per un periodo pari ad un anno (Codice Civile).
bulletDal 23 Marzo 2002, i termini cambiano; il nuovo Decreto, infatti, costa recita: "il venditore è responsabile,…. lomissis] .. .., quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni, dalla consegna del bene".

 

-                           VALIDITA'                          -

bulletIl decreto non e' retroattivo e prescrive: " la presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
bulletQuesto significa che la nuova disciplina si applica solamente ai contratti stipulati ed ai beni di consumo che vengono consegnati al consumatore a partire dal 23 Marzo 2002