Art.
1.
Definizioni.
1.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da
tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano
al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprietà pubblica",
un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni, degli Enti
locali, nonchè di altri Enti pubblici, anche economici, destinato sia
allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o
usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico",
un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività
istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione",
salvo quanto previsto dall'art.
7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione
edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in
vigore del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale",
l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di
esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del
presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il
controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove
presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo
e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola
produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono
quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova istallazione",
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o
in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico",
le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico",
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a
quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico",
chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati
in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal
presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico",
gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un
insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;
rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonchè la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti
di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore",
la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro
nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico",
il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità
finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle
norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici
e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione
delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto
contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari
a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e
di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e
dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un
generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per "potenza termica convenzionale" di
un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata
è il kW;
t) per "potenza termica utile" di un
generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di
tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
u) per "rendimento di combustione",
sinonimo di "rendimento termico convenzionale"
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un
generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente",
la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una località, la
somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi
centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di
misura utilizzata è il grado giorno (GG). C
Art.
2. Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno
1.
Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla
ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore
a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di
3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta
per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e
la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere
modificata ed integrata, con decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi
delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali
metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue
successive modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento
del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il
comune più vicino in linea d'aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di
riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul
livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento.
Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con
pubblici avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso
e deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche
dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota
superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata
nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della
rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al
comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni
del territorio una zona climatica differente da quella indicata in
allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non
pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento
interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo
il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante
pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Art.
3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
1.
Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso
nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni
adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2)
abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case
per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad
albergo, pensione ed attività similiari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati,
indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività
industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni
scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e
assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per
congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali
negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: E.6 (1) piscine, saune e
assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di
supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e
assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.
Art.
4. Valori massimi della temperatura ambiente.
1.
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi
ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come
indicato al comma 1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i
seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 °C ± 2 °C
di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 °C
± 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie
diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i
limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che
non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al
limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il
periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale,
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature
superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente
non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti
in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura
fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li
giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorità comunali devono
fornire il benestare per l'adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato, salvo
che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione
tecnica.
Art.
5. Requisiti e dimensionamento degli impianti termici.
1.
Gli impianti termici di nuova installazione nonchè quelli sottoposti
a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da assicurare,
in relazione a: il valore massimo della temperatura interna previsto
dall'art. 4, le caratteristiche climatiche della zona, le
caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, il regime di
conduzione dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza-
attenuazione previsti dall'art. 9 del presente decreto, un
"rendimento globale medio stagionale", definito al
successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g = (65 + 3
log P n)% dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore al
servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto
termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica
utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle
fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica ed è calcolato
con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9. Ai
fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si
considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio
stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi
stagionali: rendimento di produzione, rendimento di regolazione,
rendimento di distribuzione, rendimento di emissione, e deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle
norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
recepite dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del
o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il
"rendimento di produzione medio stagionale" definito come il
rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di
distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:
eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il
fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve
essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione
invernale con potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve
essere ripartita almeno su due generatori di calore. Alla ripartizione
di cui sopra è ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore
di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti di
natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità
di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonchè in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata
dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di
calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si
possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non
determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura
tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano
la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di
trattamento dell'acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla
produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un
sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità adeguata, coibentato
in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide
per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono
essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua,
misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non
superi i 48 gradi centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella sostituzione di
generatori di calore destinati alla produzione di energia per la
climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda
sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del
rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai
fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra
il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
vigente, nei seguenti casi: nuove installazioni di impianti termici,
anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, ristrutturazioni
della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno
stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai
singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve
diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le
disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso
di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i
valori di emissioni nei prodotti dlla combustione, appartengono alla
classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia
esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella vesione
iniziale nondispongano gia di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili
all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impainti termici individuali in edificio
assoggettato alla legislazione nazionale o regionale vigente a
categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista
camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed
idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in
base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell’impianto termico, che comportino l’installazione di
generatori di calore individuali che rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è
prescritto l’impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni
caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della
norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all’interno di locali abitati
devono essere muniti all’origine di un dispositivo di sicurezza
dello scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato
nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una
adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo
B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le modalità
previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve
essere progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio
stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al
comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In ogni caso,
come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del
calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime
siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalità riportate nell'allegato B al presente decreto. La
messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da
garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in
particolare della permeabilità al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della temperatura del
fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse,
quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di
edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), è prescritto che l'impianto termico per la
climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a
zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione in
relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica
controllata, è prescritta l'adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la
portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonchè la ristrutturazione degli impianti termici
deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle
prescrizioni contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubbica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell'art.
1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica
od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo
si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono essere
evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma 1
dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico,
riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non
applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per
gli impianti di produzione di energia di nuova installazione o da
ristrutturare, che determina l'obbligo del ricorso alle fonti
rinnovabili di energia o assimilate determinato dal recupero entro
un periodo di otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato
dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di alti vettori
energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita
della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il
tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici
siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza
dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato
oltre che per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari anche per altri usi, compreso
l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di
energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche
di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente
indicate per la produzione di energia per specifiche categorie di
edifici. L'adozione di dette tecnologie per dette categorie di edifici
deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare la
possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
Art.
6. Rendimento minimo dei generatori di calore.
1.
Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di
calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale
utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento
termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad
acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di
rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della
Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di
calore ad aria calda devono avere un "rendimento di
combustione" non inferiore ai valori riportati nell’allegato E
al presente decreto.
2.
Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente
commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle
condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art.
7. Termoregolazione e contabilizzazione.
1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto
devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle
precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione degli impianti termici.
2.
Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento
ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale
del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore
sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili
nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della tempertura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del
fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non
superiore a 2 gradi centigradi.
3.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il
18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell’articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per
ogni singola unita immobiliare.
4.
Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo
pu˜ essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su
un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato
da una o più sonde di misura della temperatura ambiente dell'unità
immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5.
Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione
discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre
disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento
nei periodi di non occupazione.
6.
Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche
se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere
parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o
più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore.
7.
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di
una unità immobiliare per effetto degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di dispositivi
per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi. L'installazione di detti dispositivi è
aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti
commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la
somma dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco del
periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8.
L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione
degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9.
Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera
automatica in base al carico termico dell'utenza.
Art.
8. Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale.
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la
quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un
anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore
costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio d'aria
durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è
convenzionalmente fissato;
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del
presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre,
senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo
annuale di esercizio.
2.
Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente
comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località.
L'unità di misura utilizzata è il kJ/m3 GG.
3.
Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4.
La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico
del sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di
apporti: dell'energia primaria immessa nella centrale termica
attraverso i vettori energetici, dell'energia solare fornita
all'edificio, degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli
dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli
elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite:
dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia
associata all'umidità, dell'energia persa dall'impianto termico nelle
fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
5.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico
convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un
bilancio energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto, in
termini di apporti: dell'energia primaria immessa nella centrale
termica attraverso i vettori energetici, in termini di perdite:
dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso
l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia
associata all'umidità, dell'energia persa dall'impianto termico nelle
fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
6.
Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme
UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori
limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del
30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
1986, n. 244.
7.
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le
metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al
seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)]
* 86,4/eta*g. La predetta formula non è utilizzabile per il
calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un
valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e
delle costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di
dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio,
espresso in W/m3 gradi centigradi, calcolato secondo le indicazioni
dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi d'aria ricambiati in
un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34 =
costante, dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il
prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità; I = media
aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi
dell'anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al
comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme
tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di temperatura media
stagionale espressa in gradi centigradi; i valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore
convenzionale, espresso in m(-1), della superficie ad assorbimento
totale dell'energia solare per unità di volume riscaldato; a = valore
degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità
a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku =
coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto
indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia
di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da
W/m3 gradi centigradi (dimensioni della espressione tra parentesi
nella formula) a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del
rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5, comma 1.
8.
Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in
0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici
controllati.
9.
Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da
norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla
destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di
apparecchi di riscaldamento a focolare aperto); o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n è
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore.
10.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di
cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato
mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11.
La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico
normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in
relazione all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
Art.
9. Limiti di esercizio degli impianti termici.
1.
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli
ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura
fissati dall'art. 4 del presente decreto.
2.
L'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico
ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere
dal I dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre
al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14
giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione.
Al
di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla
metà di quella consentita a pieno regime.
3.
è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di
riscaldamento in due o più sezioni.
4.
La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione
non si applicano: a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; b)
alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli
edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole
materne e asili nido; d) agli edifici rientranti nella categoria E.1
(3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; e) agli
edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e
assimilabili; f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi
in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente
alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per
il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: a) edifici
rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività; b)
impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore; c)
impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a
pannelli radianti incassati nell'opera muraria; d) impianti termici al
servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo
fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma
5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonchè al
fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al
valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti; e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia
potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda
di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere
condotto in esercizio continuo purchè il programmatore giornaliero
venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di
tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di
attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti
termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia
installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un
sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno
su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g)
impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non
inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un
sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con
programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonch lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità
dell'utente; h) impianti termici condotti mediante "contratti di
servizio energia" i cui corrispettivi siano essenzialmente
correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purchè si provveda, durante le
ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita
dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti
indicati alla lettera e).
7.
In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all'art. 31,
comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga
verificata l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8.
In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso
ogni impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di
utenti, una tabella concernente: a) l'indicazione del periodo annuale
di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione
giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente
articolo; b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutezione dell'impianto termico.
Art.
10. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici.
1.
In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme
delibera immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di
esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.
2.
I sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
Art.
11. Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi.
1.
L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati
al proprietario, definito come alla lettera j)
dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell’articolo 1, comma 1, che se
ne assume la responsabilità. L’eventuale atto di assunzione di
responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’articolo 34 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato a1 proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può
delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo
restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività
di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice
civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e incompatibile
con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno
che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto servizio
energia, con modalità definite con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con
il Ministro delle finanze.
2.
Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali
la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare
stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del
proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal
presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente
all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle
verifiche periodiche di cui al comma 12.
3.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico" è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria
quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e
condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti
dell’Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai
sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l’attività di
gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un
organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In
ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto
deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità
dell’impianto o degli impianti a lui affidati.
4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche
per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal
costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le
istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle
restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e
dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del
fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite
secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dall vigenti
normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o
dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli
di cui all’allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l’anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
4.bis Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione
dell’impianto, l’operatore ha l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile
dell’impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta.
L’originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato al
libretto di cui al comma 9. Nel caso di impianti di riscaldamento
unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il
rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e
sottoscritto conformemente al modello di cui all’allegato H al
presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato,
anche in relazione al progresso della tecnica ed all’evoluzione
della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con proprio
decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con
la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per
altre tipologie di impianto.
5.
Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione
degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul
"libretto di centrale" o sul "libretto di
impianto" prescritto dal comma 9.
6.
Il terzo eventualmente nominato responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico comunica entro sessanta giorni la
propria nomina all’ente locale competente per i controlli previsti
al comma 3 dell’articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al
medesimo ente il terzo responsabile ."comunica immediatamente
eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.
7.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti
termici è tra l'altro tenuto: al rispetto del periodo annuale di
esercizio; all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9. al
mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti
dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8.
II responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto,
ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere
direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti
abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla
lettera c) dell’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.
46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere
abilitato anche per gli impianti di cui all’articolo 1, comma l.
lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici unifamiliari con potenza nominale dei focolare
inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione si identifica con l’occupante che può, con le modalità
di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetti cui è affidata con
continuità la manutenzione dell’impianto, che assume pertanto il
ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al
termine dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di
consegnare al proprietario o al subentrante i1 "libretto di
impianto" prescritto al comma 9, debitamente aggiornato. con gli
eventuali allegati.
9.
Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme
all'allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con
potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un
"libretto di impianto" conforme all'allegato G al presente
regolamento.
10.
I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al
comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio decreto.
11.
La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di
nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti
termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di
calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in
servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta
installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell’impianto termico, e in grado di verificarne la sicurezza e
funzionalità nel suo complesso, ed e tenuta a rilasciare la
dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge 5
marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui
a1Ia nota 7 del modello. di dichiarazione allegato al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto
contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e
della manutenzione, dovrà essere inviata all’ente competente per i
controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto,
previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti
esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento
nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal
presente regolamento e effettuata dal responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed
il libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o
l’unita immobiliare in cui e collocato l’impianto termico. In caso
di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione
contrattuale, il terzo responsabile e tenuto a consegnare al
proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante
l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto
debitamente aggiornato.
12.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati
sul "libretto di centrale" o sul "libretto di
impianto" di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno
effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo
di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale
superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
13.
Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di
generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore
o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del
solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà
del periodo di riscaldamento.
14.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di
cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza termica effettiva
del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile
alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 per caldaie
standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal
29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del rendimento termico
utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del
presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all’allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29
ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato
all’allegato E.
15.
Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento non possano essere
ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento
di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è
prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini 350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30
settembre 1996 I generatori di calore installati successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali,
durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b)
e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni
di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a
partire dalla data della verifica.
16.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica
in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque
esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere
e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 9.
17.
Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale
degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e
sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad
esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio
degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze
degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di
"libretto di centrale" predisposto, secondo la specificità
del caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti
esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto
libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso,
l'elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di
accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la
periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà
inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi di
manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di
calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni
già previste nel presente regolamento.
18.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i
comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano 1’Ente
locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed
assistenza all’utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad
accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio
dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al
libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di
cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria
competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli
effettuati nell’ultimo biennio. La relazione sarà aggiornata con
frequenza biennale.
19.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al
comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con
detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista,
i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente decreto. L’ENEA,
nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui
all’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica
commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti
organismi.
20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW, gli enti di cui al comma 18 possono, nell’ambito della
propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni
interessate, al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e all’ENEA, stabilire che i controlli si
intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i
proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i
termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione,
redatta secondo il modello di cui all’allegato H, con timbro e firma
del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso la prima figura
non esista per l’impianto specifico, e con connessa assunzione di
responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell’ultima
delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al
comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi
responsabili, l’obbligo di consegna periodica delle dichiarazioni di
cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli enti, qualora
ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono
comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno
il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia
pervenuta nell’ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della
dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini
previsti dall’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la
dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque
situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al
fine di massimizzare l’efficacia della propria azione, possono
programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli
impianti più vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione
di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il
campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al
principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione
sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale
nell’ambito della propria autonomia.
Art.
12. Entrata in vigore..
1.
Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle
normative UNI previste dall'art. 5, comma 2, dell'art. 8, comma 3,
dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere
dal I agosto 1994.
FINE
DPR 412/1993 - ULTERIORI AGGIORNAMENTI DEL DPR 551/1999
Art.
16. Competenza delle regioni.
1.
Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applicano fino all’adozione dei provvedimenti di competenza delle
regioni, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento
ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono
altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, 1’adozione di
strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l’azione
coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi
aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art.
17. Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello
già esistente all’atto della data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società
distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di
cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare
l’ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel
corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati
alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.
Art.
18. Allegati.
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
dopo l’allegato G, sono inseriti gli allegati H ed
I al presente decreto. Il punto 1 dell’allegato E
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è
soppresso.
Art.
19. Norma transitoria.
1.
Le attività di verifica ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono
essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.
Dato
a Roma, addi 21 dicembre 1999
CIAMPI