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DPR 447/91

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 46/90

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dellíart. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata <<legge>>, si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

2. Sono soggetti allíapplicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui allíart. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dellíenergia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nellíambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti allíesterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti allíinterno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti allíinterno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti allíimpianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento allíautorizzazione, allíinstallazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.

5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende líinsieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna allíapparecchio utilizzatore, líinstallazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato líapparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico allíesterno dei prodotti della combustione.

6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.

 

Art. 2

Requisiti tecnico-professionali.

1. Con la dizione <<alle dirette dipendenze di uníimpresa del settore>> di cui allíart. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nellíambito dellíimpresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

 

Art. 3

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per líartigianato che ha provveduto allíaccertamento dei requisiti a norma dellíart. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dellíart. 5, comma 1.

2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dellíart. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui allíart. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente líaccertamento di cui allíart. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, che fisserà altresì le modalità per líeffettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.

 

Art. 4

Progettazione degli impianti.

1. Fatta salva líapplicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui allíart. 6 della legge è obbligatoria per líinstallazione, la trasformazione e líampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui allíart. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui allíart. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta líunità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d) per gli impianti di cui allíart. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con uníaltezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di cui allíart. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

f) per gli impianti di cui allíart. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e líutilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti di cui allíart. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in uníattività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dellíimpianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellíinstallazione, della trasformazione o dellíampliamento dellíimpianto stesso, con particolare riguardo allíindividuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dellíEnte italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora líimpianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso díopera, alle quali, oltre che al progetto, líinstallatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

 

Art. 5

Installazione degli impianti.

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dellíUNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola díarte.

2. Si intendono altresì costruiti a regola díarte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui allíallegato IV del decreto del Ministero dellíindustria, del commercio e dellíartigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dellíUNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola díarte.

4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dellíUNI e del CEI, líinstallatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

5. In tale ipotesi si considerano a regola díarte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui allíallegato II della direttiva (CEE) n. 189/83, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nellíambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dellíart. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

7. Con riferimento alle attività produttive, si applica líelenco delle norme generali di sicurezza riportate nellíart. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

8. Per líadeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché líadeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i princìpi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti líautonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti allíorigine dellíimpianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

 

Art. 6

Attività di normazione tecnica.

1. LíUNI ed il CEI svolgono líattività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui allíart. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dellíindustria, del commercio e dellíartigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui allíart. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per líattribuzione delle somme, di cui allíart. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 7

Dichiarazione di conformità.

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, sentiti líUNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte allíimpiantistica.

3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per líartigianato o a quella insediata presso la camera di commercio.

 

Art. 8

Manutenzione degli impianti.

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allíart. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale díuso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dellíimpianto o la loro destinazione díuso.

 

Art. 9

Verifiche.

1. Per líesercizio della facoltà prevista dallíart. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nellíambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato.

2. Con decreto del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla allíavente causa in caso di trasferimento dellíimmobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

4. Allíatto della costruzione o ristrutturazione dellíedificio contenente gli impianti di cui allíart. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dellíinstallatore dellíimpianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dellíimpianto o degli impianti.

 

Art. 10

Sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative, di cui allíart. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento alla entità e complessità dellíimpianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, sulla base dellíevoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui allíart. 4 della legge, competente per territorio, che provvede allíiscrizione nellíalbo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui líimpresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dellíiscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dallíalbo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. Allíapplicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dellíindustria, del commercio e dellíartigianato.