Decreto
del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (in
Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).
Regolamento di attuazione
della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli
impianti.
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Per edifici adibiti ad
uso civile, ai fini del comma 1 dellíart. 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, di seguito denominata <<legge>>, si
intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad
uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone
giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti allíapplicazione
della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui
allíart. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici
adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale
o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o
servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a
pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali
istituzionali o economici.
3. Per impianti di
utilizzazione dellíenergia elettrica si intendono i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine,
degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nellíambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti allíesterno
di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici
posti allíinterno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano
altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti
elettrici posti allíinterno.
4. Per impianto
radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente
tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a
tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti allíimpianto
elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento allíautorizzazione,
allíinstallazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a
valle del punto di consegna si intende líinsieme delle tubazioni
e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna allíapparecchio
utilizzatore, líinstallazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del
locale dove deve essere installato líapparecchio, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico allíesterno
dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di
protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di
spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di
rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2
Requisiti
tecnico-professionali.
1. Con la dizione
<<alle dirette dipendenze di uníimpresa del settore>>
di cui allíart. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve
intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì
ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nellíambito
dellíimpresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei
familiari.
Art. 3
Certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
1. Il certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato
alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per líartigianato
che ha provveduto allíaccertamento dei requisiti a norma dellíart.
4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dellíart.
5, comma 1.
2. Alle altre imprese
singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2
dellíart. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è
rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è
stata presentata la domanda di cui allíart. 5, comma 2, della
legge o presso la quale si è concluso positivamente líaccertamento
di cui allíart. 4 della legge ad opera della commissione nominata
dalla giunta della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è
rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del
Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, che
fisserà altresì le modalità per líeffettuazione di periodiche
verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti
tecnico-professionali.
Art. 4
Progettazione degli
impianti.
1. Fatta salva líapplicazione
di norme che impongono una progettazione degli impianti, la
redazione del progetto di cui allíart. 6 della legge è
obbligatoria per líinstallazione, la trasformazione e líampliamento
dei seguenti impianti:
a) per gli impianti
elettrici di cui allíart. 1, comma 1, lettera a), della legge,
per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità
abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti
effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad
impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA
rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui
allíart. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000
V, inclusa la parte in bassa tensione o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200
mq;
c) il progetto è comunque
obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata
superiore o uguale a 1,5 kW per tutta líunità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in
caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista
pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui
allíart. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore
a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa
specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con uníaltezza
superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui
allíart. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui
allíart. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e
líutilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore
a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso
di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui
allíart. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano
inseriti in uníattività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono
contenere gli schemi dellíimpianto e i disegni planimetrici nonché
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellíinstallazione,
della trasformazione o dellíampliamento dellíimpianto stesso,
con particolare riguardo allíindividuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona
tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle
indicazioni delle guide dellíEnte italiano di unificazione (UNI)
e del CEI.
3. Qualora líimpianto a
base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve
essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso díopera, alle quali, oltre che
al progetto, líinstallatore deve fare riferimento nella sua
dichiarazione di conformità.
Art. 5
Installazione degli
impianti.
1. I materiali e componenti
costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza dellíUNI e del CEI, nonché nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si
considerano costruiti a regola díarte.
2. Si intendono altresì
costruiti a regola díarte i materiali ed i componenti elettrici
dotati di certificati o attestati di conformità alle norme
armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati
altresì di marchi di cui allíallegato IV del decreto del
Ministero dellíindustria, del commercio e dellíartigianato 13
giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati
in conformità alle norme tecniche dellíUNI e del CEI, nonché
alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola
díarte.
4. Nel caso in cui per i
materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dellíUNI e del
CEI, líinstallatore dovrà indicare nella dichiarazione di
conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si
considerano a regola díarte i materiali, componenti ed impianti
per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le
normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui allíallegato
II della direttiva (CEE) n. 189/83, se dette norme garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori
differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi
corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con
il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza
nellíambiente da proteggere e tale da consentire un regolare
funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente
ai fini del comma 2 dellíart. 7 della legge, si intende ogni
sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti
indiretti.
7. Con riferimento alle
attività produttive, si applica líelenco delle norme generali di
sicurezza riportate nellíart. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per líadeguamento degli
impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della
legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative
purché líadeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto dalla legge, vengano rispettati i princìpi di
progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei
lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di
conformità che ne attesti líautonoma funzionalità e la
sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti allíorigine dellíimpianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6
Attività di normazione
tecnica.
1. LíUNI ed il CEI svolgono
líattività di elaborazione di specifiche tecniche per la
salvaguardia della sicurezza di cui allíart. 7 della legge, anche
sulla base di indicazioni del Ministero dellíindustria, del
commercio e dellíartigianato - Direzione generale della
produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui allíart. 15, comma 2, della legge ed inviano
semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei
lavori svolti in tale settore, per líattribuzione delle somme, di
cui allíart. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri
da determinarsi con regolamento del Ministro dellíindustria, del
commercio e dellíartigianato, di concerto con il Ministro del
tesoro.
Art. 7
Dichiarazione di conformità.
1. La dichiarazione di
conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con
decreto del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato,
sentiti líUNI e il CEI.
2. La dichiarazione di
conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli
uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi
per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte allíimpiantistica.
3. Copia della dichiarazione
è inviata dal committente alla commissione provinciale per líartigianato
o a quella insediata presso la camera di commercio.
Art. 8
Manutenzione degli impianti.
1. Per la manutenzione degli
impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allíart. 5 della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di
ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli
finalizzati a contenere il degrado normale díuso nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale
dellíimpianto o la loro destinazione díuso.
Art. 9
Verifiche.
1. Per líesercizio della
facoltà prevista dallíart. 14 della legge, gli enti interessati
operano la scelta del libero professionista nellíambito di
appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e
comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli
elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda
di iscrizione e approvati dal Ministro dellíindustria, del
commercio e dellíartigianato.
2. Con decreto del Ministro
dellíindustria, del commercio e dellíartigianato, sentiti gli
ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di
elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le
sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente
obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono
conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e
consegnarla allíavente causa in caso di trasferimento dellíimmobile
a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che
utilizza i locali.
4. Allíatto della
costruzione o ristrutturazione dellíedificio contenente gli
impianti di cui allíart. 1, commi 1 e 2, della legge, il
committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello
che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed
informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome
dellíinstallatore dellíimpianto o degli impianti e, qualora sia
previsto il progetto, il nome del progettista dellíimpianto o
degli impianti.
Art. 10
Sanzioni.
1. Le sanzioni
amministrative, di cui allíart. 16, comma 1, della legge, vengono
determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo,
con riferimento alla entità e complessità dellíimpianto, al
grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
2. Le sanzioni
amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento
del Ministro dellíindustria, del commercio e dellíartigianato,
sulla base dellíevoluzione tecnologica in materia di prevenzione
e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge
accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico
delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di
cui allíart. 4 della legge, competente per territorio, che
provvede allíiscrizione nellíalbo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle ditte in cui líimpresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata
per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in
casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dellíiscrizione
delle medesime imprese dal registro delle ditte o dallíalbo
provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono
alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione
delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti
accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. Allíapplicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici
provinciali dellíindustria, del commercio e dellíartigianato.